Testo in vigore dal: 30-10-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, concernente regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l'articolo 47;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 30 settembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
- L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione. - Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.
- È fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 24 Ammesso a visto e alla conseguente registrazione in conformità alla deliberazione n. 33/99/E delle sezioni riunite adottata nell'adunanza del 20 settembre 1999.