Per rispondere a questa domanda ci siamo rivolti all'unico atto normativo che ha descritto i confini del controllo delle Certificazioni Verdi COVID19, il Decreto Del Presidente Del Consiglio dei Ministri 17 Giugno 2021, precisamente l'Articolo 13 che di seguito vi pubblichiamo per intero.
Vi ricordiamo che conoscere le leggi che si contestano è il primo modo per cotrastarle!
Art. 13 - Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
- i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonché i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.