Ci è stato spesso chiesto in questi giorni a quali categorie professionali del comparto sanitario sia rivolto l’obbligo della vaccinazione anti-Covid-19 e con questa pillola cerchiamo di fare chiarezza il più possibile.
Noi qui, dell’intero Decreto Legge 44 del 1° aprile 2021, prendiamo in esame solo ed esclusivamente l’Articolo 4 che è quello di interesse e andiamo a leggere una parte del primo comma:
“…al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”
In questo comma si può intendere che l’obbligo è pertanto riferibile a due categorie ben precise riconosciute dall’ordinamento italiano: le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Eccovi l’elenco:
1.0 Professioni Sanitarie
- Farmacista
- Medico chirurgo
- Odontoiatra
- Veterinario
- Biologo
- Fisico
- Chimico
- Psicologo
1.1 Professioni Sanitarie Infermieristiche
- Infermiere
- Infermiere Pediatrico
1.2 Professione Sanitaria Ostetrica
- Ostetrica /o
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
- Tecnico Audiometrista
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
- Tecnico di Neurofisiopatologia
- Tecnico Ortopedico
- Tecnico Audioprotesista
- Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
- Igienista dentale
- Dietista
1.3 Professioni Sanitarie Della Riabilitazione
- Podologo
- Fisioterapista
- Logopedista
- Ortottista - Assistente di Oftalmologia
- Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
- Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
- Terapista Occupazionale
- Educatore Professionale
1.4 Professioni Sanitarie Della Prevenzione
- Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro
- Assistente Sanitario
2.0 Operatore Di Interesse Sanitario
- Massofisioterapista
- Operatore socio-sanitario
- Assistente di Studio Odontoiatrico
Come vedete le professioni coinvolte sono 33 e non richiama invece le c.d. arti ausiliarie delle professioni sanitarie (tra cui ad es. l’odontotecnico e la puericultrice), che quindi dovrebbero ritenersi escluse dall’area dell’obbligo e comunque devono riferirsi a professioni svolte negli ambiti elencati nel decreto stesso.
Questa pillola non riesce, ovviamente, a far luce sulla reale applicazione di questo obbligo vaccinale, e le lacune normative contenute nel decreto non aiutano poiché non basta essere in una di queste categorie per essere assoggettato all'obbligo e non possiamo escludere che tali confini non vengano superati da variegate e variopinte interpretazioni, futuri emendamenti in sede di conversione in legge o circolari esplicative del Ministero della Salute in stile Decreto Lorenzin.
Corvelva Staff