ATTENZIONE: questa sezione viene mantenuta attiva al solo scopo di memoria storia su ciò che è accaduto in Italia durante la "pandemia" Covid19. Tutte le disposizioni di legge approvate in quel periodo, hanno cessato di avere effetti.

Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122

Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122

È stato pubblicato venerdì 10.9 in gazzetta ufficiale il decreto legge 122 dal titolo “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” (link al testo)

Le aree di impatto maggiori sono:

1) SCUOLA

  • Il possesso della certificazione verde per poter accedere a scuola “si applica anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia”. In molti infatti avevano notato che nel DL111 non era chiaro se anche per gli educatori dei nidi fosse richiesto il greenpass per poter lavorare. Questo nuovo decreto esplicita l’obbligo anche per questi lavoratori. Inoltre chi lavora in “centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)” sono da oggi 11 settembre soggetti a obbligo di greenpass per poter svolgere il loro lavoro (seguendo le stesse regole che abbiamo già spiegato nel precedente decreto)
  • “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9- ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).”

Il controllo del possesso di greenpass avverrà quindi a chiunque acceda a scuola ( AD ECCEZIONE DEGLI STUDENTI) a qualsiasi titolo. Per come scritta la norma questa si applica sicuramente a tutti coloro che accedono alla scuola per motivi di lavoro (ditte esterne di pulizia, manutenzione, ecc.) , come ben specificato nel comma successivo, quello che stabilisce a chi è in carico il controllo del possesso della certificazione: “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”

Quindi un lavoratore di una ditta di manutenzione impianti potrà essere controllato SOLO NEL MOMENTO IN CUI ACCEDE A SCUOLA PER LAVORO sia dal proprio datore di lavoro che dal delegato dell’istituto dove viene prestato il servizio. Resta implicito che se un lavoratore accede a scuola solo in determinati giorni dell’anno questo debba avere la certificazione solo nelle occasioni in cui accede a scuola e non deve essere controllato dal datore di lavoro nei giorni in cui presta servizio in altri ambienti non soggetti a greenpass.

Tutto questo è valido anche (articolo 9-ter) anche per chi accede alle università , strutture di alta formazione artistica musicale e coreutica.

ATTENZIONE: Sul tema “bambini” sappiamo che molte scuole stanno chiedendo GP anche per accompagnare i bambini in classe. Questo punto andrà chiarito perché se è vero che il DL vale sicuramente per i genitori che accedono in classe (es. ambientamento nido/materna) non potendo impedire la frequenza scolastica per una responsabilità dei genitori (mancanza GP) non è possibile non far entrare i bambini i cui genitori “devono rimanere fuori dalla scuola”. Invitiamo tutti a mantenere la calma e sicuramente solleciteremo chiarimenti ufficiali sul tema perché i minori non possono essere MAI lasciati senza custodia.

2) LAVORATORI IMPIEGATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI

I lavoratori di queste strutture sono già soggetto a obbligo vaccinale (DL 44 convertito in legge 76) , il decreto 122 lo estende “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa”

Il controllo dell’adempimento all’obbligo vaccinale (quindi non greenpass ma vaccino solamente) è in carico ai datori di lavoro e ai responsabili delle strutture in oggetto.

Le modalità di controllo verranno definite “secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”

Anche in questo caso il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione fino all’avvenuta vaccinazione, alla fine della campagna vaccinale o al 31 Dicembre 2021.

Staff C.Li.Va. Toscana

Corvelva
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