É in gazzetta ufficiale il Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127, “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Carissimi tutti, ci troviamo nel bel mezzo di un'ulteriore stretta che sicuramente ed inevitabilmente porta con sè ulteriori ansie per la maggior parte di noi. Non staremo a dirvi che non bisogna avere ansia o paura, perchè è chiaro ed evidente che il momento è durissimo e non ci piace giocare agli arcobaleni. Possiamo però analizzare insieme alcuni punti e spronarci vicendevolmente a resistere, ancora, insieme.
Il primo punto da considerare è la durata delle previsioni di obbligo di Green Pass (lo chiameremo così ma legalmente è definito Certificato Verde COVID-19) sui luoghi di lavoro: scatterà il 15 ottobre e la sua scadenza è fissata in maniera fin plateale, ribadita più volte nel testo: "non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza".
Non è nostra intenzione fare iniezioni di ottimismo perchè possiamo ancora aspettarci di tutto, ma teniamo conto del fatto che, anzichè legare le disposizioni ad un ipotetico "perdurare dello stato di emergenza", qui non solo si mette una data ma la si identifica chiaramente come «termine di cessazione dello stato di emergenza» e non vengono nemmeno inserite previsioni di eventuali proroghe. Quindi, checchè ne pubblichi la stampa di sistema, attualmente nulla fa presagire proroghe in tal senso e comunque, a prescindere, questo testo e le sue previsioni di legge perderanno efficacia il 31/12/2021.
Ciò significa che bisogna avere in testa, almeno per il momento, questo orizzonte temporale e gestire al meglio i 2 mesi e mezzo che ce ne separano. Possiamo farcela! Rimane comunque indicativa, a nostro avviso, questa definizione relativa alla data del 31/12.
Potrebbe essere che siamo arrivati alla stretta finale e che manchi davvero poco per poter "rifiatare" (non per vedere la fine di tutto questo schifo, d'accordo, ma almeno vedere un po' di luce tra le nubi). Quindi, non è il momento di mollare!
Ricordiamo che l'unica modalità di verifica risulta essere la solita app ufficiale del Ministero della Salute, Verifica C19, che non permette tecnicamente al verificatore di accedere ad altri dati che non siano il vostro nome e cognome, data di nascita e luce verde (o blu a seconda se il Grenn Pass è valido per l'Italia o per l'Europa).
nb: questo vale per tutte la categorie tranne che per il comparto scuola, che utilizza anche un sistema chiamato SIDI di cui parleremo in un altro articolo e che rende chiara anche la scadenza del gp.
Rimane il fatto che il datore di lavoro non può chiedere nulla in merito allo stato vaccinale né tantomeno imporvi tamponi per accedere al luogo di lavoro e tutto quanto pubblicato finora in materia di protezione dei dati personali continua a valere, quindi non accettate alcuna richiesta in tal senso e continuate a difendervi da eventuali tentativi, appellandovi alla legge sulla tutela della privacy nonchè ai chiarimenti ricevuti in questi mesi dal Garante stesso, che ha esplicitato come il datore di lavoro non possa venire in possesso del dato vaccinale del lavoratore e di nessun altro dato riguardante il suo stato di salute. Questo punto è importante, noi contestiamo dalle fondamenta il Green Pass sia come idea che come norma, ma all'interno della norma stessa, ogni diversa applicazione deve essere contrastata con fermezza assoluta.
Veniamo ora alla parte del testo che più riguarda l'aspetto lavorativo:
Settore pubblico (Art.1 comma 6)
«3. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro (...) è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.»
Settore privato (Art.3 comma 6)
«6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, (...), sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.»
Per entrambi i settori, pubblico e privato, si specifica che non ci sono conseguenze disciplinari e si conserva il rapporto di lavoro. Ciò significa che queste assenze ingiustificate non potranno portare al licenziamento per giusta causa nè a demansionamenti nè ad altre "punizioni" e qualsiasi diversa applicazione, dovrà essere contrastata con fermezza. A riguardo ci sono già sentenze favorevoli per sospensioni o licenziamenti che non abbiano rispettato la normativa procedurale e qui sarà necessario essere fermi sul punto.
Cosa succede se non ho il Green Pass? Vengo sospeso? Sanzionato?
No, ma non puoi entrare nel luogo di lavoro e la tua assenza non è retribuita. Non è più prevista (come invece lo era in bozza) la sospensione dal rapporto di lavoro, tranne in un caso specifico che riguarda esclusivamente le aziende con meno di 15 dipendenti che si avvalessero di un contratto temporaneo per la sostituzione del lavoratore assente: in questo caso, dopo 5 giorni di assenza consecutiva, l'azienda può sospendere il lavoratore per un messimo di 10 gg prorogabili solo una volta, se si avvale di una sostituzione del lavoratore:
Aziende con meno di quindici dipendenti (Art. 3 comma 7) «7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.»
Dunque, massimo 20 giorni.
Il nodo sanzioni
Per i datori di lavoro sono di maggior interesse i commi 4 e 5 di questo decreto legge.
«4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.»
«5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.»
Se non viene verificato il green pass che succede? La risposta è nel comma 9 sempre degli Artt. 1 e 3, e qui bisogna risalire al Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, Art. 4 commi 1, 3, 5, 9 cui il testo fa riferimento; da lì riportiamo quanto segue:
«Art. 4. Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure (.....) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. 5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.(...)».
Leggiamo poi, per i dipendenti, che:
«Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500»
Il comma 7 recita quanto segue:
«7. L’accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.»
Quindi il dipendente rischia una sanzione da che va da € 600 a € 1.500 con eventuali conseguenze disciplinari se previste, mentre il datore di lavoro rischia una sanzione da € 400 a € 3.000.
Resta assurdo come si possa prima dire che il datore viene sanzionato se non controlla il possesso del Green Pass, inserendo dopo che il piano controlli possa prevedere che questi avvengano anche a campione: infatti il comma 5 degli Art. 1 e 3, sia per il pubblico che per il privato, prevede la possibilità di controlli a campione ma non si vede come questa previsione possa convivere serenamente con le sanzioni sopra descritte nel caso in cui venissero trovati dipendenti sprovvisti di Green Pass all'interno dell'azienda, in occasione di controlli delle FF.OO (Forze dell'Ordine). un esempio semplice? Un'azienda decide di controllare a campione solo 50 dipendenti su 200 totali (legittimo stando al decreto) ma all'arrivo delle Forze dell'Ordine e conseguente verifica di anche solo un soggetto sprovvisto di Green Pass, il datore di lavoro verrebbe sanzionato? Come possono dimostrare che non ha verificato a campione come da Art. 3 comma 5? La capite la totale assurdità?
Per il momento ci premeva sottolineare questi aspetti, naturalmente lasciamo ad ognuno di voi valutare le loro ricadute, non ci piace cedere ai compromessi ma qui si tratta di sopravvivenza ed è ovvio e scontato che non tutti potranno permettersi di starsene due mesi in "ferie non retribuite"; dunque ricordiamo che i tamponi rapidi rimangono una possibilità per ottenere il Green Pass, che i prezzi "calmierati" sono stati riconfermati e che l'assenza ingiustificata è prevista solo nei giorni in cui si è sprovvisti del Green Pass (posso non averlo oggi e averlo nuovamente domani mattina). La situazione è potenzialmente esplosiva per le aziende, speriamo che le stesse si rendano conto dell'assurdità di queste norme e della difficoltà che questo governo e non i loro dipendenti, stanno provocando loro.
Notare che è evidente che tutto ciò spinge ancora una volta verso una lotta "di classe": ciò che si vuole ottenere con queste norme folli e di nulla utilità è proprio una guerra tra la gente; sta a noi cercare di non fomentarla e usare le scappatoie a nostro vantaggio ma facendo anche capire, ove possibile, che il responsabile dei disagi che seguiranno è chi ha concepito queste leggi e non noi, che le assurdità vengono concepite da altri e non da noi; non stanchiamoci di evidenziare come queste disposizioni siano del tutto inutili ai fini della tutela della salute pubblica ma rimangano esclusivamente punitive nei confronti della popolazione, in tutti i sensi.
Detto questo, vi incoraggiamo ancora una volta a non mollare, forse, forse, si inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel, e comunque sia questa è l'unica strada che possiamo seguire per difendere il nostro diritto alla vita: resistere in ogni modo e ad ogni costo.
Corvelva Staff
NOTA 1: il Green Pass, dove prescritto, deve essere verificato secondo le disposizioni del DPCM 17 giugno 2021, autorizzato anche dal garante per la privacy. Ogni diversa richiesta è da ritenersi illegittima e illecita, come ad esempio la raccolta preventiva dei certificati vaccinali o QR code. Il datore di lavoro o un suo delegato deve verificare quotidianamente il possesso del Green Pass per ogni lavoratore o a campione. Consigliamo di monitorare attentamente le disposizioni del proprio datore di lavoro segnalando richieste illecite al garante per la privacy. Questa discrezionalità attribuita dal decreto provocherà sicuramente libere interpretazioni e forzature dei nostri diritti.
NOTA 2: non abbiamo trattato in questo articolo tutto il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, lo faremo nelle prossime ore o giorni, ma vi invitiamo a leggervi l'Art. 2, "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari", l'Art. 5, "Durata delle certificazioni verdi COVID-19" e l'Art. 4, "Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi"