ATTENZIONE: questa sezione viene mantenuta attiva al solo scopo di memoria storia su ciò che è accaduto in Italia durante la "pandemia" Covid19. Tutte le disposizioni di legge approvate in quel periodo, hanno cessato di avere effetti.

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Cari amici, proviamo a leggere insieme il testo dell'ultimo decreto, che va a "normare" il progressivo allentamento delle misure che, finora, erano legate allo stato d'emergenza e che invece da oggi permangono anche senza che questo sussista. Già da qui si può intuire quanto siamo distanti dall'idea di "ritorno alla libertà" tanto auspicata quanto sbandierata (a sproposito).


Articolo 1 - Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

Infatti già all'Art. 1 leggiamo:

"1. Allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza (...) da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze (...) possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022."

Tradotto, stato di emergenza finisce, ma ci riserviamo la possibilità di emanare nuove misure, potenzialmente illimitate nel numero e fino a fine anno.


Articolo 2 - Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19

Proseguendo all'Art. 2, ancora: "Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, (...) dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell’Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" (quindi nominato da draghi). E prosegue: "L’Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (...)".

Quindi, via il commissario straordinario ma ecco l'Unità speciale che ne prende sostanzialmente tutti i poteri.


Articolo 3 - Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19

L'Art. 3 stabilisce che, in soldoni, il Ministro della Salute potrà continuare a stabilire limitazioni alle libertà individuali, infatti si va a modificare Il Decreto Legge 52/2021 sostituendo l'Art. 10/bis come segue:

"«Art. 10 -bis - 1. (...) a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

  1. di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
  2. sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.»"

Quindi, piano ad esultare, basterà un'interpretazione dei numeri in risalita a far nuovamente emanare disposizioni di limitazioni delle attività (economiche produttive E SOCIALI).
In riferimento a questo articolo, ci poniamo una domanda: perché andare a specificare qualcosa che è già nelle prerogative del Governo? Lo scopriremo forse a settembre-ottobre.


Articolo 4 - Isolamento e autosorveglianza

L'Art. 4 norma isolamento e quarantene, chi è positivo continua a rimanere in isolamento, fino all’accertamento della guarigione. Permane anche l'autosorveglianza per i contatti stretti, tamponi in caso di sintomi eccetera. "Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati."


Articolo 5 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L’Art. 5 riguarda uso di mascherine, chirurgiche o FFP2. Sostanzialmente tutto invariato fino al 30 aprile, quindi proroga uso FFP2 dove previsto e di chirurgiche al chiuso, dal 1 al 30 aprile. (non possiamo dire "da maggio niente mascherine, stanti le considerazioni già fatte in apertura: possono fare e disfare a piacimento in qualsiasi momento).


Articolo 6 - Graduale eliminazione del green pass base

Art. 6 «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto Green Pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3. concorsi pubblici;
  4. corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 -ter .1 e dagli articoli 4 -ter .1 e 4 -ter .2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
  5. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  6. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.»

Abrogato il Green Pass per: 

  1. servizi alla persona;
  2. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali
  3. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Rimane fino al 30 aprile (anziché fino al 31 marzo) l'obbligo di Green Pass per ingresso in scuole e università (per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo più per l’accesso alle strutture della formazione superiore).

Sempre fino al 30 aprile è previsto obbligo di green pass base (non più rafforzato) anche per i mezzi di trasporto (per dettaglio leggere testo).

Prorogato al 30 aprile anche obbligo di green pass base per il personale amministrazione pubblica, enti, banca d'Italia, eccetera; così come per i magistrati, nonché per il settore privato. Ciò significa che anche per i lavoratori privati l'obbligo di Green Pass base è prorogato di un mese.


Articolo 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Art.7 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  2. convegni e congressi;
  3. centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  4. feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso
  5. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  6. attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  7. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.»

Viene prorogato invece fino a fine anno il seguente articolo del DL44: 1-bis. “(...) l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

Stessa previsione per "l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere". Fino a fine anno se non sei vaccinato con richiamo non ti viene consentito andare a trovare parenti o amici degenti in strutture. Tu chiamale, se vuoi, normalità.


Articolo 8 - Obblighi vaccinali

Ora passiamo al capitolo OBBLIGHI VACCINALI, con l'Art.8: viene prorogato fino al 31/12 per sanitari e impiegati delle strutture sanitarie.

Anche qui, lo stato di emergenza non è più un presupposto, in questo caso per imporre un trattamento sanitario: infatti per gli operatori sanitari l'obbligo vaccinale permane fino a fine anno! (comma 1)

Non solo, anche tutti i lavoratori impiegati in tali strutture continueranno a subire l'obbligo vaccinale fino a dicembre! (comma 2)

Le conseguenze sono le solite ovvero sospensioni senza stipendio e via andare. (NB su questo punto riteniamo che comunque la magistratura dovrà cercare altre scuse per far passare tutto come lecito, laddove le sentenze finora emanate comprendevano tutte, tra le giustificazioni, proprio la sussistenza dello stato d'emergenza e la temporaneità delle misure, mentre qui ormai queste misure perdurano da un anno e si protrarranno fino a fine 2022, per un totale complessivo di 18 mesi consecutivi, pur finendo lo stato di emergenza.

Se è vero che diverse sentenze recentissime sembrerebbero segnare un cambio di passo da parte di alcuni giudici, con dubbi costituzionali e sospensive, qui auspichiamo di vedere rigettare l'intero palinsesto che di fatto impedisce la sussistenza di intere famiglie con un ricatto vessatorio nemmeno più sostenuto appunto dallo stato emergenziale. (Infami.)

Unica variazione di rilievo per gli operatori sanitari è la seguente: «In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.»
Come al solito si rimanda a circolari più che fumose anziché indicare termini perentori.

Sul punto del differimento previsto per guarigione ancora non siamo venuti a capo di un dato certo, sembra comunque prevedano 4 mesi dalla guarigione.

Ovviamente questo farà sì che molti potranno rientrare per pochissimo, magari essendo guariti già da qualche tempo, e altri ancora non possano rientrare proprio (anche su questo, sarebbe interessante interpellare i giudici sul fatto che sia corretto a livello legale introdurre in corso d'opera una sospensione di un provvedimento che fino a ieri non c'era: un guarito ad ottobre è rimasto senza stipendio sempre e continuativamente, un guarito a febbraio potrà godere di un reintegro di soli 2 mesi, uno che guarisce in aprile si fa 4 mesi con stipendio? Dove sarebbe l'equità della norma?)

Anche chi presta servizio a qualsiasi titolo in queste strutture vede l'obbligo prorogato a fine anno (c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo  8-ter del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad  esclusione  di  quello  che svolge attività lavorativa con  contratti  esterni,  fermo  restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;).

Per costoro si applicano le stesse previsioni dei sanitari in caso di guarigione: al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell’articolo 4 comma 5 (anche se questo comma 5 riguarda per l'appunto gli ordini professionali e dunque non è ben chiarito chi debba verificare la guarigione, a chi vada comunicata, e chi disponga poi la nuova sospensione).

Obblighi per il comparto scuola, difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale, giudiziaria, penitenziario, universitari, coreutica etcc. per queste categorie l'obbligo permane, comprensivo di terza dose, fino al 15 giugno 2022, ma senza sospensioni (dunque solo sanzione). Si aggiunge a tal proposito un Art 4-Ter.1 al DL44.

Per quanto riguarda le categorie obbligate ma non sospese - ultracinquantenni, scolastici, penitenziari, eccetera: dal 01 aprile al 30 aprile 2022 è obbligo possedere e presentare a richiesta il green pass base:
«Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4 -ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). — 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-noviesdel decreto-legge n. 52 del 2021.».

Quindi non sono più, queste categorie, obbligate con green pass rafforzato, ma dovranno poter esibire il base, fino al 30 aprile, per lavorare. 


Articolo 9 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

L'Art. 9 riguarda invece la gestione dei casi di positività nel sistema scuola:

"Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19."

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Restano in vigore le mascherine e distanziamento per tutti: “5. Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

  1. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”

Articolo 10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

L’Art. 10 riguarda la gestione burocratica di talune figure professionali e lasciamo a voi l’eventuale analisi di questo articolo qualora foste interessati ad approfondire un ambito che non ci compete.


Articolo 11 - Sanzioni e controlli

Poniamo particolare attenzione all'Art. 11 che, per quanto riguarda sanzioni e controlli, reintroduce le chiusure delle attività aziendali/commerciali ecc. in caso di reiterata violazione. Molto anomalo il fatto che nel Decreto Legge in cui si allentano le restrizioni riguardo al Green Pass, si stringe sulla mancata verifica.


Articolo 12 - Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi

Questo articolo non cambia nulla, vengono abrogate le norme che avevano istituito un rafforzamento e istituzione delle unità speciali, ovvero quei medici che dovevano avere la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19, ma tutti noi sappiamo che se avevi sintomi COVID-19 nessuno veniva a casa a visitarti.


Articolo 13 - Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

Inoltre, all'Art. 13, ci informano che continueranno a gestire i nostri dati sanitari e a raccogliere i dati per la situazione epidemiologica; ma non solo: “2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalità concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest’ultimo trasmette all’Istituto superiore di sanità in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell’Anagrafe nazionale vaccini (...)

Questo è più o meno tutto. Abbiamo cercato non senza difficoltà di semplificare questa selva di modifiche, aggiunte ed abrogazioni; ognuno è invitato comunque a verificare il testo in Gazzetta e ad approfondire le aree di suo interesse; ora ci permettiamo alcune considerazioni personali.

Nulla di tutto ciò che è scritto fa presagire un "liberi tutti"; nulla del modo in cui viene proposto crea i presupposti per ritenere concluso questo capitolo vergognoso della storia italiana, anzi, onestamente tutto quanto abbiamo letto è anche peggio di quanto visto sinora: vengono sganciate dallo stato emergenziale tutte le misure restrittive e anticostituzionali viste sinora.

Sostanzialmente, la popolazione italiana continua ad essere ostaggio dei capricci politici dei soliti noti, oltre ovviamente all'andamento dei casi, che continueranno ad essere monitorati con la stessa attenzione morbosa e con la stessa possibilità di interpretazione/manipolazione statistica vista sinora. Lo strumento "green pass" resta in vigore, dormiente dopo il 30 aprile ma sempre lì pronto a rientrare in scena.

In altre parole, finisce lo stato di emergenza e le follie perpetrate per due anni diventano la nuova normalità.

 



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Corvelva
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