ATTENZIONE: questa sezione viene mantenuta attiva al solo scopo di memoria storia su ciò che è accaduto in Italia durante la "pandemia" Covid19. Tutte le disposizioni di legge approvate in quel periodo, hanno cessato di avere effetti.

DL 172/21: Cosa cambia per i sanitari

DL 172/21: Cosa cambia per i sanitari

Decreto Legge 172/2021 del 26/11/2021

E' stato modificato il decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, che introduceva l'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

In sostanza, ecco i cambiamenti:

  • l'obbligo comprende la terza dose a partire dal 15 dicembre 2021;
  • il controllo dell'osservanza dell'obbligo è totalmente in capo agli ordini professionali avvalendosi di piattaforma informatica DGC;
  • la sospensione dall'esercizio è immediata dopo i termini di comunicazione (di cui al comma 3 Art.4 del DL 44 modificato: entro 5 giorni dalla verifica di inosservanza dell'obbligo l'interessato deve rispondere, eventualmente anche con la richiesta di prenotazione della vaccinazione da effettuarsi entro 20gg dall'invito ricevuto dall'Ordine, e da comunicare entro 3gg dall'avvenuto inoculo); il datore di lavoro, in caso di dipendenti, ne verifica l'osservanza, essendo direttamente informato dall'ordine professionale di appartenenza (qui non sappiamo le tempistiche e le modalità con cui l'ordine sarà a conoscenza del luogo di lavoro, resta il fatto che lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione di quanto disposto genera una sanzione che va dai 600 ai 1500€ - Art.4 ter comma 5).
  • il periodo di sospensione viene prorogato, passando dal termine del 31/12 previsto precedentemente e collegato allo stato di emergenza, ai "non oltre 6 mesi a decorrere dal 15/12/2021" pertanto fino al 15/06/2022. Attenzione: per i sanitari e solo per i sanitari (non gli impiegatizi delle strutture sanitarie di cui all'Art. 4 ter) la sospensione è efficace fino al completamento del ciclo di vaccinazione pimario (le due dosi) oppure fino alla dose di richiamo se manca solo quella (non basta quindi iniziare a vaccinarsi per rientrare ma vanno effettuare, e comunicarlo, le due dosi del ciclo primario).
  • viene introdotta la novità per cui l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito per l'iscrizone all'albo (se non sei vaccinato non ti puoi iscrivere all'ordine professionale, mentre prima l'iscrizione era cosa a sè e si veniva eventualmente sospesi successivamente);
  • in caso di esonero o differimento i soggetti vanno ricollocati in mansioni che evitino "il rischio di diffusione" del Sars-CoV-2;
  • specifichiamo che viene introdotto l'Art.4 ter (al Decreto Legge 44/2021) dove tra gli obbligati al vaccino rientrano - per i sanitari - anche "studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4 , nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari" (il riferimento è all'art.8ter del dl502/1992). Sono compresi anche tutti coloro che svolgono l'attività lavorativa, a qualsiasi titolo (dunque anche impiegatizio), nelle suddette strutture e per questi ultimi le attività di controllo sono demandate direttamente al datore di lavoro - il periodo di sospensione previsto è il medesimo, tranne per il fatto che per questi lavoratori, come per insegnanti & co, potrebbe bastare l'avvio del ciclo vaccinale e non essere richiesto il completamento. Usiamo il condizionale perchè il testo dice "fino all'avvio O successivo completamento". In ogni caso stiamo parlando di cambiamenti di poco conto, vista la posta in gioco.

Anche le sanzioni correlate allo svolgimento dell'attività laorativa in violazione di quanto disposto sono le medesime, da 600 a 1500€.

Il Decreto Legge n. 44/2021 con tutte le sue modifiche sopra citate lo trovate aggiornato a questo link:: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;44

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Corvelva
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