Da ciò che si evince verrà utilizzato il controllo rafforzato del Green Pass per la verifica, pertanto chi è in possesso di un Green Pass da guarigione è da ritenersi al momento tutelato, parificato al vaccinato.
Ci riserviamo alcuni dubbi su situazioni limite che potrebbero verificarsi con la richiesta del certificato vaccinale; in ogni caso per la scuola fate riferimento a quanto riportato e pretendete che venga applicato:
"In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere
effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi."
Detto ciò, specifichiamo anche che viene espressamente escluso momentaneamente dall'obbligo chi si trova in aspettativa, maternità, malattia o ferie, dovendo ritenersi l'obbligo applicabile solo a chi presta il servizio lavorativo:
"Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.
Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale."
Per quanto riguarda le tempistiche di assolvimento all'obbligo e le domande circa la possibilità di continuare a prestare servizio nell'arco temporale tra prenotazione e effettiva vaccinazione, su cui anche voi avevate posto quesiti in merito alle eventuali sanzioni, la circolare specifica che:
"si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.
In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)."
Quindi nessuna sanzione per chi lavora con la prenotazione vaccinale presentata.
Specifichiamo inoltre che eventuali minacce relative alla mancata vaccinazione a seguito di prenotazione e alle paventate (da qualcuno) "false dichiarazioni", resta sempre tutelato il soggetto che in ultima si ravveda e decida di disdire l'appuntamento: prenotare la vaccinazione non è una falsa dichiarazione, poiché un soggetto può sempre cambiare idea e decidere di non firmare il consenso informato, o ripensarci, o stare poco bene, o altro.
Vi suggeriamo comunque di non firmare mai nulla e di presentare esclusivamente la documentazione richiesta dal testo di legge (sempre PEC o raccomandata) senza rilasciare alcuna dichiarazione aggiuntiva circa le proprie intenzioni.
Circolare n. 1889 del 7 dicembre 2021 - Circolare n. 1889 del 7 dicembre 2021 - Miur