ATTENZIONE: questa sezione viene mantenuta attiva al solo scopo di memoria storia su ciò che è accaduto in Italia durante la "pandemia" Covid19. Tutte le disposizioni di legge approvate in quel periodo, hanno cessato di avere effetti.
Tutte le modifiche all’Art. 9 del Decreto Legge 52/2021
Corvelva
Covid19 e Green Pass
Per capire i contorni normativi del Green Pass, spesso ci si perde in rimandi o modifiche ad altre norme e riuscire ad avere un quadro preciso è oggettivamente complesso. Pochi sanno in effettu che ogni decreto legge riguardante gli ambiti di applicazione della Certificazione Verde COVID-19, in realtà ha modificato un unico articolo, quello del primo decreto costitutivo del Green Pass in Italia.
Qui di seguito abbiamo cercato di districare il ginepraio normativo, riportando tutte le modifiche apportate all'Articolo 9 del Decreto Legge 52, convertito il 17 giugno 2021 con la legge n. 87.
Art. 9 - Certificazioni verdi COVID-19 1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione
dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test
antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione
salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del
Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate
nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ((e le vaccinazioni
somministrate dalle autorita' sanitarie nazionali competenti e
riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della
salute,)) ;
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido
nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica
mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed
effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei
dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della
salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma
nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura
del Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla
stessa societa' per conto del Ministero della salute, titolare del
trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti
condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del
prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare,
quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri
stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito
negativo al virus SARS-CoV-2.
((c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima
dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.))
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della
condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validita' di
dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e'
rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la
professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde
COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata anche contestualmente
alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve
essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La
certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata
altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola
dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha
validita' ((dalla medesima somministrazione)) . Contestualmente al
rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto
esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi
informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta
certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita'
qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della
condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita' di sei
mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera
b), ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non
ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta nonche' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
locale territorialmente competente, ed e' resa disponibile nel
fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione
di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come
caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di
guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data
indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
((4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati
positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla
somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del
prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde
COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi
a decorrere dall'avvenuta guarigione.))
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della
condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validita' di
quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture
sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e
dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e
d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera
scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le
certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2
riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate
secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una
nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati
nella certificazione non sono, o non sono piu', esatti o aggiornati,
ovvero se la certificazione non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi
COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato
digitale, sono accessibili alle persone con disabilita' e sono
riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la
certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il
trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma
in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita' al
diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono
riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente
articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro
dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate
dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se
conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della
salute.
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri
dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il
genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad
autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non e' imposto
al genitore o ai genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di
sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio
non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove
compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per assicurare
l'interoperabilita' tra le certificazioni verdi COVID-19 e la
Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i
dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle
certificazioni verdi COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle
certificazioni, le caratteristiche e le modalita' di funzionamento
della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo
univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita', la
validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei soggetti
deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione
dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le
misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti
nelle certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e
private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o
refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e
c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate
esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma
1, 2-quater, 5 ((, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies)) del
presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente con legge
dello Stato.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate
provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Art. 9-bis - Impiego certificazioni verdi COVID-19 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti
servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui
all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso ((, ad eccezione
dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati)) ;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui
all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, ((salvo che per gli accessi necessari
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o
terapeutiche,)) parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
((g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di
cui all'articolo 8-bis, comma 2)) ;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino',
di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone
gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al
comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole
zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche
tecniche per trattare in modalita' digitale le predette
certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le
finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
((Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in
spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il
pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della
certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1,
lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a
campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che
abbiano rispettato gli obblighi informativi)) .
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire
eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente
articolo. Art. 9-ter - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario,
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da
parte del personale scolastico e di quello universitario e'
considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di
assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi
dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare
del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori
modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche
di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalita'
individuate dalle universita'.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Art. 9-ter.1 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo . Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche
al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi
regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei
sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter
sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle
istituzioni di cui al primo periodo.
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di
cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo
non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai
frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS).
3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74. Art. 9-ter.2 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al
fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica, nonche' alle altre istituzioni di
alta formazione collegate alle universita', deve possedere ed e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2.
2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1,
secondo modalita' a campione individuate dalle medesime Istituzioni.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74. Art. 9-quater - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto 1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi
di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di
persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale,
ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello
Stretto di Messina;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri
di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Art. 9-quinquies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la
diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3
del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorita'
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale
per la societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici
e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai
luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il
predetto personale svolge l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli
articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i
soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato presso le
amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti
esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per
i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la
omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo
periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida,
ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non
essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora
risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza
ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di
mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 7, si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni
di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita
in euro da 600 a 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I
soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli
atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies,
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi
2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente
articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria
autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui
al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attivita'
di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 9-sexies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle
commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari
ove svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su
richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata
esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti
di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari
in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra
illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del
presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Il verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza
ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili,
quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato
onorario.
5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge
l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria
nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche
avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5,
dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della
giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite
ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1
e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati
ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13
dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli
uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i
consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei
alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del
processo. Art. 9-septies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la
diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una
attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini
dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli
articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i
soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al
comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il
rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori
di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e'
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15
ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle
verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati
al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto
formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora
risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di
lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a
quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,
comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per
una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di
mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni
di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita
in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I
soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli
atti relativi alla violazione. Art. 9-octies - Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzativevolte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratorisono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con unpreavviso necessario a soddisfare le predette esigenzeorganizzative.