Obbligo vaccinale e mobilità studentesca: una prassi da estirpare

Obbligo vaccinale e mobilità studentesca: una prassi da estirpare

Immaginate di avere un figlio sedicenne con una carriera scolastica impeccabile. Decidete di aderire a un progetto promosso dalla scuola per offrirgli un anno di studio all’estero, un’occasione formativa unica. Ora aggiungiamo un dettaglio: vostro figlio o figlia è particolarmente talentuoso/a in uno sport, tanto da meritarsi una borsa di studio. Tutto sembra perfetto, fino a quando scoprite che potrà partecipare al programma solo se completamente vaccinato.

Situazioni simili sono tutt’altro che rare. Riceviamo segnalazioni mensili da famiglie che si scontrano con una realtà poco conosciuta: le organizzazioni che gestiscono i programmi di mobilità studentesca, ossia gli scambi scolastici all’estero, vincolano la partecipazione alla somministrazione di numerosi vaccini, inclusi eventuali richiami. La modulistica richiesta da alcune di queste organizzazioni specifica la necessità di conoscere l’avvenuta somministrazione delle seguenti vaccinazioni:

  1. Morbillo
  2. Parotite
  3. Rosolia
  4. Varicella
  5. Epatite B
  6. Epatite A
  7. Difterite
  8. Tetano
  9. Pertosse
  10. Poliomielite
  11. Tubercolosi
  12. Meningite
  13. Covid19

legale mobilita studentesca moduloTredici vaccinazioni con relativi richiami da compilare al momento dell’iscrizione mediante un modulo, sotto l’attenta consulenza di personale volontario: questo è l’iter di una delle varie organizzazioni che si occupa di mobilità studentesca e non stiamo parlando di una piccola associazione sconosciuta, ma di Intercultura ODV,(1) una delle principali organizzazioni italiane attive nella mobilità studentesca dal 1955 e raccomandata da molte scuole italiane. 

Intercultura lo scrive ben chiaro che ai suoi progetti si partecipa con le vaccinazioni fatte, infatti si legge sul loro sito web(2) che per “quasi tutte le destinazioni la partecipazione è vincolata alla presenza di vaccini medici, necessari in base a indicazioni governative, scolastiche e di cultura locale”

Tuttavia, vi chiediamo: è davvero obbligatorio che vostro figlio, che sogna un’esperienza di studio in Spagna o in un altro paese europeo, si sottoponga a 13 vaccinazioni per rispettare le indicazioni di “cultura locale”? A nostro avviso, no.

Aspetti normativi

Il Ministero della Pubblica Istruzione in base all’Art 192 del Decreto Legislativo n. 297 del 19 maggio 1994,(3) e in particolare alla nota MIUR 843/10 Aprile 2013  “Linee di Indirizzo sulla Mobilità Studentesca Internazionale Individuale” sostiene e regolamenta l’anno scolastico all’estero pianificandolo alla carriera scolastica conseguita sul territorio nazionale.

Da un’attenta analisi delle principali organizzazioni che si occupano di mobilità studentesca, possiamo dirvi che su una media di 50 paesi proposti come meta di interscambio studentesco, oltre la metà riguarda il territorio europeo o statunitense e in nessuna parte della normativa italiana e di nessuno dei singoli stati europei(4) vige un obbligo vaccinale o di comunicazione dello stato vaccinale al fine di completare gli studi. 

Anche per le mete africane o asiatiche, eventuali obblighi vaccinali (es. febbre gialla) sono spesso assenti dalla modulistica proposta. Invece di raccogliere dati dettagliati sullo stato vaccinale dei candidati, basterebbe indirizzare le famiglie al sito ufficiale Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri, dove è possibile consultare agevolmente eventuali requisiti vaccinali specifici per ogni destinazione. Non si spiega, dunque, perché vengano richiesti dati sanitari personali non necessari ai fini del progetto.

Il grande problema della Privacy

A decorrere dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti i paese dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)(6) che disciplina il trattamento dei dati personali da parte di persone, società o organizzazioni. Questo recente contesto normativo ha portato alcune grandi novità nel panorama europeo riguardo la gestione dei dati, come la trasparenza del perché vengono raccolti, su come verranno utilizzati, sulle modalità di raccolta, elaborazione e, soprattutto, sull’eventuale modalità di divulgazione. 

I dati dei cittadini europei, proprio in virtù del GDPR, devono avere un motivo specifico e legittimo per essere raccolti da persone, società o organizzazioni e possono essere utilizzati solo per lo scopo designato e non devono essere trattati per qualsiasi altro scopo. Il principio di sicurezza è divenuto preminente e i chi raccoglie i vostri dati deve garantire che tutte le misure appropriate siano in atto per proteggere i dati stessi, con anche una assunzione di responsabilità da parte di chi li gestisce e raccoglie riguardo la conformità con gli altri principi.

La normativa riguarda tutte le tipologie di dati raccolti, ma delinea una particolare attenzione verso i quelli “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. Questa tipologia di dati, normati dall’Art. 4 del GDPR, sono compresi nella più vasta categoria dei dati soggetti a trattamento speciale (Art. 9 del GDPR), in quanto in grado di rivelare dettagli molto intimi della persona e per questo vi è una tutela rafforzata. Tali dati godono di misure di garanzia che prevedono che possano essere trattati “da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti" (Art. 9 del GDPR).
Un altro principio cardine del GDPR riguarda la minimizzazione: i titolari del trattamento dati non possono raccogliere più dati di quanti ne siano effettivamente necessari per la finalità del trattamento stesso e che questi dati devono essere mantenuti solo per il tempo necessario per raggiungere tale scopo (Art. 5 del GDPR).

In nessuna parte dell’attuale normativa europea si fa cenno alla possibilità che i dati di carattere sanitario possano essere raccolti da chicchessia e tanto meno ceduti a terzi per finalità non specificate.
Ma non solo, sempre dal sito web e dalla modulistica di Intercultura che viene proposta e richiesta ad ogni famiglia, leggiamo che “Le condizioni mediche verranno valutate da personale esperto in Italia, ma la decisione finale sull’accettazione della candidatura sarà presa dall'organizzazione partner di Intercultura all’estero, in funzione delle reali possibilità di trovare una famiglia ospitante” e questo parrebbe far emergere una cessione di dati sanitari di minori a terzi.

Conclusione

La partecipazione a progetti di mobilità studentesca non dovrebbe mai essere subordinata a pressioni o limitazioni legate allo stato vaccinale, che resta una questione privata e di esclusiva competenza delle famiglie e dei medici. Nessuna organizzazione, in assenza di normative specifiche, può richiedere tali informazioni o limitare le libertà individuali in base ad esse e anche in presenza di una normativa specifica – ipotesi remota per le mete previste – la raccolta e il trattamento dei dati personali devono rispettare le rigide regole del GDPR. Richieste che non rispettano queste normative risultano arbitrarie e illegittime.

Provvederemo a contattare le organizzazioni interessate per ottenere chiarimenti e, laddove emergano situazioni che reputeremo irregolari, segnaleremo le violazioni al Garante della Privacy. Successivamente, metteremo a disposizione una modulistica dedicata per tutelare la privacy vostra e dei vostri figli.

Corvelva Staff

Corvelva
Corvelva da anni si impegniamo a promuovere la libertà di scelta in ambito vaccinale, informando e supportando le famiglie attraverso una rete di informazioni trasparenti e basate su dati scientifici. Sul nostro sito troverete studi, articoli e documenti aggiornati sul vaccini e salute