La manzoniana psicosi da bacilli, insieme all’illusorio potere conferito a normali cittadini, ha portato a stravolgere il concetto di privacy con il diffondersi di azioni volte a discriminare e violare i nostri dati sanitari e quelli dei nostri figli. A fronte delle vostre richieste di aiuto, abbiamo cercato di riassumere il complesso quadro giuridico e di fornire alcuni strumenti di tutela, volti a contenere e contrastare eventuali abusi, soprattutto con richieste riguardo lo stato vaccinale vostro o dei vostri figli e per farlo, dobbiamo innanzitutto delineare i confini normativi per identificare in autonomia quando una richiesta è da considerarsi lecita o quando è illecita.
Partiamo dalla definizione di dati relativi alla salute comunemente valida in tutto il territorio Europeo e normata dal GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679): “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (GDPR Art. 4, part. 15) e sono ricompresi nella più vasta categoria dei dati soggetti a trattamento speciale (GDPR Art. 9), in quanto in grado di rivelare dettagli molto intimi della persona, e per questo vi è una tutela rafforzata che pone il divieto di “trattare dati personali che rivelino... dati relativi alla salute” (art. 9 GDPR)
Come abbiamo visto, ii dati inerenti la salute godono di misure di garanzia che garantiscono l'interessato sulla figura di chi può trattarli, nei rari casi in cui è possibile farlo. Questo punto è importante ed è la seconda cosa che dovrete comprendere a pieno: i dati relativi alla salute possono essere “trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti”. (GDPR Art. 9, part. 3)
Ricapitolando: la normativa europea sancisce che i dati relativi alla salute, compreso ovviamente lo stato vaccinale, sono un diritto fondamentale di ogni cittadino e godono di garanzie particolari che permettono la loro gestione solo in limitatissimi casi e sotto la responsabilità di un professionista sanitario sottoposto a segreto professionale. In linea generale, ogni richiesta riguardante l’accesso a informazioni sullo stato di salute vostro e dei vostri figli che arriva da soggetti che non sono un professionista sanitario è da ritenersi illecita… le cose però non sempre sono così lineari.
Ora veniamo all’oggi e ai vari motivi per cui abbiamo deciso di fornirvi questo tipo di documentazione e, come detto sopra, vi elencheremo una serie di situazioni che ci avete segnalato, in cui la richiesta dello stato vaccinale è stata oggetto di situazioni disdicevoli. Vi mettiamo a disposizione, accanto alle tipologie di situazione, anche la lettera o modulo corrispondente, in modo che possiate facilmente reperire quello più adatto alla singola situazione che si divide in bambino o adulto e al grado di contromisure da adottare, perché lo sappiamo bene, anche se vorremmo che tutti agissero con il massimo vigore contro ogni illecita richiesta di dati, purtroppo, a volte si deve mediare.
P.S. Per ogni situazione abbiamo creato due o quattro moduli diversi. La prima divisione è tra minori e adulti e la seconda divisione è tra diffida e diffida con contestuale segnalazione al Garante della Privacy. Nel secondo caso, oltre che inviare una diffida rifiutandosi di fornire i dati inerenti alla salute, si fa contestuale segnalazione al Garante Privacy chiedendo alla struttura che ha richiesto i dati, di fornirvi anche tutte le specifiche di legge riguardo alla gestione di quei dati, come le finalità. A voi la scelta di quale documento utilizzare.
1. Il grest, scout, campus estivi mi chiede libretto vaccinale.
Questo caso è uno dei più vili, spesso accompagnato da pretese che sfociano in dinieghi di iscrizione oppure adducendo fantomatici obblighi di legge ma la questione è chiarissima a livello normativo: non è possibile in nessun caso richiedere dati relativi allo stato vaccinale di nessun partecipante, né ospiti, né personale assunto e né volontari e ogni richiesta in tal senso deve ritenersi illecita. Non ci sono deroghe, non esiste normativa a supporto di tale richiesta, semplicemente non possono gestire, archiviare, trattare ancor meno divulgare questi dati, fine. Così semplice? Magari…
Come vi abbiamo detto ad inizio articolo, la psicosi da bacilli e l’aver dato finto potere a normali cittadini, ha creato una serie di situazioni per cui a volte il soggetto che illecitamente richiede tale documentazione, è visceralmente convinto di alcuni postulati, in realtà falsi, ma che non c’entrano nulla con la questione del trattamento dati relativi alla salute. A volte viene detto ai genitori che essendoci un obbligo vaccinale che interessa la fascia di età dei partecipanti, allora è estendibile l’obbligo anche a strutture extrascolastiche: non è assolutamente così! Anche perché nemmeno le scuole sono autorizzate ad acquisire e gestire il dato, lo fa la Asl e solo in determinate condizioni, comunicando esclusivamente l'eventuale irregolarità e mai il dato vaccinale completo (es. manca 1 dose o l'intero ciclo? Per quali malattie è vaccinato il bambino? La scuola non deve saperlo).
Di fronte all'assurda richiesta di fornire lo stato vaccinale di minori in ambito extrascolastico, pertanto fuori da ogni fattispecie normativa, il primo consiglio che ci verrebbe da darvi è quello di segnalare al Garante della Privacy l’accaduto e di spendere i vostri soldi altrove, evitando quella struttura. Ovviamente sta a voi la scelta, potete decidere se utilizzare il documento per la diffida o quella con annessa segnalazione al Garante della Privacy.
Documenti per Diffida (clicca per aprire)
2. La palestra, il corso di calcio, tennis, equitazione o qualsiasi altro sport mi chiede libretto vaccinale
Questo caso è molto spinoso e necessita di una premessa: la legge 5 marzo 1963, n. 292, prevede l'obbligo vaccinale per la sola antitetanica per tutti gli sportivi agonistici CONI e per comprendere se la richiesta è ”lecita” o “illecita” si deve verificare se l’attività sportiva è agonistica o non agonistica e e se l’attività sportiva agonistica è o non è affiliata CONI. Vi lasciamo ad un nostro articolo esaustivo sul punto che potete consultare qui ma in linea di massima valgono gli stessi principi, ovvero che anche in presenza di una disposizione di legge, i dati relativi alla salute sono trattati solo da un “professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri” e, pertanto, solo al momento della visita di idoneità sportiva di una società sportiva federata CONI, viene richiesto di esibire il documento sanitario comprovante l’avvenuta effettuazione della vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge per consentire la prescritta verifica e eventuale annotazione.
Appurato se la richiesta è illecita o no, potete utilizzare il Documento modificabile per diffida o quello con contestuale segnalazione al Garante della Privacy. Noi tendiamo ad essere abbastanza fermi sul punto: la struttura ha raccolto dati sanitari di minori o adulti? Va segnalato al Garante oltre che inviare la diffida. A voi la scelta.
Documenti per Diffida (clicca per aprire)
3. Il datore di lavoro mi chiede il libretto vaccinale
Come spesso capita in Italia, quando si scende nel dettaglio le questioni divengono più complesse. In linea generale il datore di lavoro non può venire mai a conoscenza dello stato vaccinale dei dipendenti. Esiste l'obbligo di vaccino antitetanico, che prevede la non idoneità lavorativa solo per alcune professioni ed è normato dalla medesima legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modifiche. Se la vostra professione rientra in quelle normate dalla legge vi invitiamo a leggere un nostro articolo esaustivo sul punto, lo trovate qui.
Esiste anche l'obbligo di vaccino anti-epatite B per le professioni sanitarie, ma in linea di massima valgono gli stessi principi, ovvero che anche in presenza di una disposizione di legge, i dati relativi alla salute siano trattati solo da un “professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri” pertanto al momento della visita di idoneità lavorativa potrà essere richiesto di comprovare l’avvenuta effettuazione della vaccinazione obbligatoria per legge, ma solo dal medico competente che non potrà divulgare al datore di lavoro il vostro stato vaccinale ma solo l’idoneità o meno a svolgere la mansione.
Di fronte ad una richiesta diretta da parte del datore di lavoro o altro personale di presentare documenti sanitari, potrete utilizzare il Documento modificabile per diffida e nei casi più estremi, valutando la situazione lavorativa, avete a disposizione anche quello con contestuale segnalazione al Garante della Privacy. Rispetto alle precedenti situazioni qua siete in ambito lavorativo e capiamo benissimo che il tema è ben più spinoso. Una volta capita la norma, potrete anche spiegare a voce la situazione della richiesta illecita, senza neppure ricorrere ai nostri documenti e se mai utilizzarli in fasi successive qualora la situazioni non si sistemi da sola.