Tar Lazio: per i medici di base «obbligo» di vaccinare

Tar Lazio: per i medici di base «obbligo» di vaccinare

II medico di famiglia non può rifiutarsi di effettuare le vaccinazioni antinfluenzali. Parola del Tar del Lazio (sentenza n. 8123/2013 del 6 settembre) che ha respinto il ricorso di un medico di Bergamo al quale l'Asl ingiunse di procedere con la campagna. Un tema importante, quello analizzato dai giudici, in quanto verte sulla libertà delle cure e sulla responsabilità del medico di famiglia.

Nel caso di specie, il sanitario per evitare sanzioni praticò le vaccinazioni, ma allo stesso tempo propose azione giudiziaria ritenendo che il fatto che sia l'azienda e non il camice bianco a decidere riduce il medico a mero esecutore di una condotta terapeutica predeterminata dall'azienda, restando preclusa al sanitario qualsiasi valutazione sia in ordine al tipo di farmaco da impiegare sia in ordine all'opportunità dal punto di vista medico di procedere a vaccinazione. Ciò si tradurrebbe in una limitazione e in un condizionamento nella scelta terapeutica, atteso che il medico è costretto a escludere quelle condotte che, pur accreditate dal punto di vista scientifico, sono incompatibili con «i livelli programmati di spesa». Il tutto sarebbe in contrasto con l'art. 33, comma 1, della Costituzione oltre che con i princìpi del Codice di deontologia medica applicativi di tale norma costituzionale: una limitazione alla tutela della salute. In sintesi, le doglianze del ricorrente erano dirette a salvaguardare, a suo dire, l'attività professionale del sanitario da obblighi che ne possono vanificare la peculiare essenza.

La tesi è stata rifiutata dal Tar, secondo cui non può ritenersi che l'attività che il sanitario esplica sul paziente sia compromessa da altri compiti che possono essere accollati nell'ambito della organizzazione sanitaria, che può giovarsi dei medici di medicina generale per ovviare al diffondersi di forme contagiose suscettibili di propagarsi tra la popolazione. I livelli programmati di spesa, secondo i giudici, sarebbero riferibili alla incidenza delle spese relative alla quotidiana attività di diagnosi e delle cure e non si rendono estensibili alla somministrazione di vaccini nell'ambito di campagne che si svolgono con preparati e metodi somministrativi standardizzati organizzati dalle aziende.

Testo della sentenza

Corvelva
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