Le Comunicazioni

Chiamata all’azione urgente: mail bombing al Senato

Chiamata all’azione urgente: mail bombing al Senato

Per contrastare il Decreto legge 44 su obbligo vaccinale per il personale sanitario

Vi invitiamo ad inviare agli indirizzi mail indicati in calce un testo di dissenso motivato rispetto a quest'ultima imposizione.

Facciamoci sentire numerosi!


OGGETTO: DECRETO LEGGE 44 del 1 aprile 2021

A seguito di attenta analisi del DL44, che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione Covid19 per i lavoratori del settore sanitario, vogliamo riassumere qui di seguito le più evidenti criticità, con l’auspicio che vogliate tenerne conto nella valutazione e discussione di una legge che così come è scritta oggi risulta essere del tutto anticostituzionale e priva di alcuna base scientifica.

1. Efficacia dei vaccini

L’obbligo di legge che impone al personale sanitario la vaccinazione Covid19 viene giustificato allo scopo di tutelare la salute pubblica e dare garanzie di sicurezza nello svolgimento delle proprie mansioni. Vorremmo però evidenziare che tutti i vaccini Covid19 attualmente in commercio non garantiscono un’efficacia del 100%. Per il ceppo originario di Sars-Cov-2 la copertura può essere ben lontana da quell’obiettivo, assestandosi attorno al 59,5% (Vaxzevria) o 66,1% (Janssen). Per quanto riguarda invece le varianti attualmente circolanti nel nostro Paese (86% dei casi) i vaccini Pfizer e Moderna, a detta dell’ISS, hanno una ridotta attività neutralizzante, risultando quindi del tutto inadeguati allo scopo che ci si prefigge. Si pensi ai Paesi come la Serbia e il Cile dove pur con una percentuale molto elevata di popolazione vaccinata si è ricorsi a nuovi lockdown per contenere l’elevato numero di contagi.

2. Possibilità di trasmissione nonostante la vaccinazione

L’ISS, così come il CDC americano, riporta che le persone vaccinate devono continuare a osservare tutte le misure di prevenzione perché non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone: risulta quindi incomprensibile un obbligo normativo allo scopo di proteggere i pazienti dal contagio. Non vi è certezza che i vaccini blocchino la trasmissione, non è chiaro quale fascia di popolazione sostenga la circolazione del virus e non è nota la durata della protezione dopo la vaccinazione. Il Consigli odi Stato francese ha deliberato pochi giorni fa che “le persone vaccinate possono essere portatrici del virus e contribuire alla sua diffusione in proporzioni che oggi non sono note”. A conferma di quanto scritto vi sono svariate notizie recenti di persone contagiate in contesti chiusi e interamente vaccinati (ad es. RSA).

3. Consenso informato

Il DL44 prevede tempi molto stretti per la sospensione del lavoratore che non ottemperasse all’obbligo vaccinale, in totale contrasto con la L. 219/2017 che norma il consenso informato. Viene così a mancare un diritto fondamentale del paziente (che nel caso specifico è anche un operatore sanitario e che, dovendo applicare questo principio quando lavora con i propri pazienti abbia tutto il diritto di vederlo riconosciuto quando è lui stesso parte in causa) e va a ledere la relazione di fiducia tra paziente e medico oltre a minare l’autonomia decisionale di entrambi. Azzera di fatto il tempo di comunicazione tra medico e paziente, che deve, per legge, essere considerato tempo di cura e di conseguenza garantito, a maggior ragione se si dovesse trattare di un trattamento sanitario obbligatorio.

4. Sicurezza dei vaccini

I vaccini attualmente in commercio sono farmaci a monitoraggio addizionale, autorizzati in via eccezionale, la cui effettiva sicurezza ed efficacia saranno dimostrate solo tra qualche anno. Renderli obbligatori per legge è quindi una scelta di politica sanitaria che lascia svariati dubbi di sicurezza per il ricevente e di correttezza morale da parte del legislatore. A titolo esemplificativo citiamo il caso del vaccino Astrazeneca/Vaxzevria, attualmente sospeso in diversi paesi europei o indicato per fasce d’età spesso diametralmente opposte (autorizzazione EMA ottenuta per utilizzo fino ai 55 anni; AIFA: estensione fino ai 65 anni; Germania: non va utilizzato sotto i 60 anni; Francia: non va utilizzato sotto i 55 anni; Canada: non va utilizzato sotto i 55 anni).

I cittadini italiani al di sotto dei 55 anni come possono quindi essere sottoposti all’obbligo di un vaccino che in molti altri paesi è vietato per la loro stessa fascia d’età?

Portiamo inoltre l’attenzione sulle reazioni avverse gravi o morti registrate ad esempio dalla Norvegia, ricordando che come è noto le segnalazioni spontanee rappresentano solo una piccola percentuale di ciò che avviene nella realtà:

  • Pfizer: 123 morti e 196 gravi (1 su 1865)
  • Moderna: 3 morti e 14 gravi (1 su 2316)
  • Astrazeneca: 6 morti e 137 gravi (1 su 936)

5. Unico paese con obbligo vaccinazione Covid19

Con questo decreto legge l’Italia diventerebbe l’unico paese al mondo ad introdurre un obbligo vaccinale per la COVID-19, sebbene i dati di adesione alla vaccinazione presso il personale sanitario siano allineati quando non superiori a quelli di altri paesi europei. L’obbligo peraltro è in netto contrasto con quanto approvato dal Consiglio d’Europa lo scorso 28 gennaio, secondo cui “gli Stati non devono rendere la vaccinazione contro il Covid obbligatoria per nessuno e almeno per il momento non devono utilizzare i certificati di vaccinazione come passaporti” e sottolinea che nessuno sarà discriminato se non è vaccinato.

Anche la Risoluzione n.1 (6-00154) del Senato (2 dicembre 2020) impegna il Governo a non introdurre obblighi vaccinali nel rispetto del principio di libertà di scelta dei cittadini.

6. Norma discriminatoria e di difficile applicazione

Così come è posto, questo testo di legge presenta almeno tre forti criticità che ne rendono difficile e possibilmente discriminatoria l’applicazione:

  • La ricollocazione del lavoratore ad altre mansioni è lasciata in capo al datore di lavoro “ove possibile” e qualora quest’ultimo non lo ritenesse possibile porterà alla sospensione senza retribuzione del lavoratore stesso. La discrezionalità in capo al datore di lavoro porterà inevitabilmente a una pioggia di ricorsi presso il giudice del lavoro.
  • Le famiglie più facoltose potranno accollarsi la sospensione non retribuita (prevista al massimo fino al 31 dicembre 2021) aggirando così l’obbligo e andandosi questo ad applicare solo alle famiglie economicamente più deboli, monoreddito o con entrambi i coniugi lavoratori nel settore sanitario, introducendo una discriminazione tra soggetti interessati dalla norma in base al reddito;
  • La sospensione del personale sanitario può evidentemente avere un impatto negativo sull’operatività del settore, già tragicamente provato da tagli strutturali avvenuti negli anni e portare alla penalizzazione di migliaia di professionisti che hanno lavorato con massimo sforzo negli ultimi dodici mesi.

Certi che saprete tenere in considerazione quanto scritto sopra, auspichiamo che l’obiettivo del legislatore sia sempre la tutela del cittadino e non l’inserimento di norme penalizzanti senza alcuna garanzia di efficacia.


  • COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI:
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  • COMMISSIONE IGIENE E SANITÀ
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  • MINISTRO SPERANZA
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  • CAPIGRUPPO CAMERA E SENATO
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  • PRESIDENTI CAMERA E SENATO
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  • EUROPARLAMENTO
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Corvelva
Corvelva da anni si impegniamo a promuovere la libertà di scelta in ambito vaccinale, informando e supportando le famiglie attraverso una rete di informazioni trasparenti e basate su dati scientifici. Sul nostro sito troverete studi, articoli e documenti aggiornati sul vaccini e salute