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FOIA: abbiamo la definitiva conferma che il danno vaccinale viene sistematicamente occultato

FOIA: abbiamo la definitiva conferma che il danno vaccinale viene sistematicamente occultato

Chi ci segue ricorderà che una delle iniziative legali portate avanti da Corvelva riguardava l’accesso agli atti relativi agli indennizzi da danno vaccinale. Il tema ci è sempre stato particolarmente a cuore, considerando che sappiamo con certezza che almeno 3 eventi avversi che hanno portato alla morte di bambini veneti non sono mai stati conteggiati né sono mai comparsi nei report di Canale Verde (canale di riferimento per la valutazione dei danni da vaccino e per la pubblicazione di report sulla sicurezza vaccinale e gli eventi avversi registrati in Veneto). Di qui il chiodo fisso di indagare sull’effettivo funzionamento del sistema di sorveglianza collegato al sistema di risarcimento del danno (qui potete ripercorrere l’intera vicenda relative alle nostre richieste FOIA nell’apposita sezione del sito).

La notizia che vi diamo oggi è che il Tar Lazio ha rigettato, in ultima, il nostro ricorso, ufficialmente e definitivamente confermando che i dati relativi ai risarcimenti L.210/92 non vengono elaborati dallo Stato. Ma ripercorriamo brevemente i fatti, perché sono 3 anni che cerchiamo di ottenere risposte, inesistenti possiamo ormai dire.

Era il 2019 quando, dopo aver intrapreso la prima richiesta di accesso agli atti, in Regione Veneto, ottenemmo la prima risposta, che certificava 40 soggetti indennizzati in Veneto dal 2001 al 2015 con una media di quasi 3 indennizzati ogni anno, di cui 3 dopo un decesso (qui potete leggere nel dettaglio) e lo ripetiamo, tutti occultati dal sistema di farmacovigilanza della Regione Veneto, Canale Verde.

Purtroppo la risposta ottenuta era solo parziale, in quanto l'Ente che si occupa degli indennizzi in sosteneva che, per fornirci gli altri dati (ad esempio quali sono i vaccini che hanno provocato il danno), sarebbero stati costretti a "paralizzare in modo sostanziale il buon funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ufficio Indennizzi”.
Questo dato di fatto smentiva comunque, in maniera ufficiale, il sistema di farmacovigilanza della Regione, Canale Verde, che ha sempre omesso i decessi, mai riportati nei report periodici.
Non contenti, decidemmo di fare la medesima richiesta di accesso agli atti, con le medesime domande, presso il ministero della salute, per ottenere un dato nazionale.

Risultato: dopo due anni la risposta che ci arrivò fu che in Italia sono stati indennizzati SOLO 648 soggetti. Oggettivamente per noi non era per nulla sufficente...

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Il Ministero della Salute ci comunicò  quella cifra e sostenne di non poter risponderci ulteriormente ma il dato, come potete leggere qua sopra, si riferiva a coloro che avevano ottenuto l' indennizzo aggiuntivo della Legge 29 ottobre, n. 229, e non il primario riconoscimento del danno secondo Legge 210/92. Ricordiamo a tutti che la legge 210/1992 è quella legge che norma il riconoscimento del danno da vaccino (anche dei danni da emoderivati), sia esso causato da danni irreversibili o da morte. La legge è molto chiara, si compone di 8 articoli e potete leggerla qui. Alla legge 210/1992 si aggiunge la legge 229/2005 che si occupa di un ulteriore indennizzo in proporzione all’entità del danno vaccinale, integrando appunto la Legge 210/92, tale indennizzo è aggiuntivo e va richiesto a parte (per intenderci, chi è deceduto non avrà mai diritto alla 229, né lo sarà chi, magari per mancata conoscenza della legge, non ha fatto successiva e corretta richiesta di equo-indennizzo) pertanto il dato dei 648 indennizzati non era e non è esauriente né rappresentativo del reale numero di danneggiati riconosciuti dallo stato!!! Non solo, è anche un dato del tutto fuori statistiche e indica una volontà politica ed istituzionale di negare e occultare il danno da vaccino.

Valutate tutte le alternative possibili, avevamo deciso di fare ricorso sia alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che all'ANAC. Stesso risultato. Ennesimo muro di gomma, insomma. Ci siamo arresi? No. Abbiamo proceduto con una richiesta di riesame al ministero, sugli stessi quesiti.  Ed ecco la risposta ufficiale del ministero: “Quanto richiesto da codesta Associazione impone una consistente attività di preparazione, organizzazione, elaborazione, interpretazione che l’amministrazione dovrebbe svolgere appositamente per rendere disponibili i dati richiesti. Dati questi, che, si precisa, non sono direttamente disponibili: l’ufficio 4 della predetta Direzione generale svolge, infatti, attività di liquidazione degli indennizzi e di contenzioso connesso agli stessi e per corrispondere alla richiesta di che trattasi dovrebbe distogliere risorse a discapito dell’ordinaria attività di liquidazione, già sufficientemente gravata dall’esecuzione dei numerosissimi titoli giudiziari di condanna, comprese condanne di ottemperanza da parte dei Tar.”

Prendetevi il tempo necessario a rileggere la risposta e a valutarne le implicite ammissioni.

Dunque, l’ufficio preposto non sapeva risponderci poiché non elabora i dati e perché troppo oberato “dall’esecuzione dei numerosissimi titoli giudiziari di condanna”. Da ciò sorgeva una domanda lecita: hanno imposto la vaccinazione obbligatoria sancita dalla Legge 119/2017 senza avere dati reali sul rapporto rischio/beneficio?! E ancora: la firma di ogni consenso informato ha implicitamente in sé una mancanza di informazioni tale da non permettere di renderlo completo nella sua forma?  (qui l'articolo "Danneggiati e occultati: Ricorreremo al Tar per sapere quanti sono i danneggiati da vaccino in Italia")

Concludevano, lor signori, dicendo che avverso la loro decisione di non fornire il dato potevamo rivolgerci al Tar, ed è ciò che abbiamo deciso di fare.

Oggi vi comunichiamo che il ricorso è stato rigettato ma contestualmente, abbiamo ottenuto l’ammissione del fatto che il ministero della salute non si occupa minimamente di elaborare i dati degli indennizzi, né di conoscere quali danni i vaccini obbligatori abbiano arrecato negli anni, né quali vaccini li abbiano causati, né alcuna altra informazione: semplicemente, questi dati non esistono.

Alcuni passaggi più che significativi della sentenza di rigetto del ricorso da parte del TAR:

Mancano infatti i dati e le informazioni richieste dalla ricorrente associazione, trattandosi di elementi che richiederebbero una preventiva attività di individuazione, ricerca, analisi ed elaborazione (dunque un lavoro ad hoc da parte dei rispettivi uffici ministeriali). Attività di formazione del dato che tuttavia, come rilevato nella citata nota ministeriale (che in quanto atto pubblico fa piena fede sino a querela di falso), non è mai stata avviata dalla intimata amministrazione statale.”
“Nel caso di specie si è pacificamente dinanzi a dati non detenuti proprio in quanto mai elaborati e dunque formati;”
“dunque non è un problema legato ad eventuali difficoltà di reperimento del dato ma, piuttosto, di concreta sussistenza del dato in sé
“Sotto diversa ma complementare prospettiva si consideri inoltre che la domanda della ricorrente associazione risulta a ben vedere diretta non tanto ad esercitare una forma di controllo diffuso sull’operato della PA (..) quanto piuttosto ad attivare un vero e proprio strumento propulsivo dell’attività amministrativa nel senso sopra indicato. Il che si rivela integralmente inammissibile” (…)
”Tutt’al più, una simile attività di ricerca ed analisi potrebbe scaturire dalle più tipiche procedure di controllo connesse all’attività di indirizzo politico riservata alle Camere (es. inchieste su materie di pubblico interesse ex art. 82 Cost.) e giammai da una pur rispettabile ma comunque semplice richiesta di accesso civico inoltrata da una associazione di cittadini quale quella di specie. In conclusione il ricorso, per tutte le ragioni sopra partitamente esposte, è infondato e deve essere rigettato
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (..) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la ricorrente associazione alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento/00).”

Riassumendo: i dati non ci sono, i dati relativi ai danni da vaccino ricnosciuti ed indennizzati/risarciti non esistono perché non vengono elaborati. Questo nonostante esista una legge che obbliga alle vaccinazioni pediatriche, nonostante sulla base dello stato vaccinale vi siano oggi limitazioni delle libertà personale e del diritto al lavoro e dobbiamo "accontentarci" di un dato parziale legato ad un'altra legge...

Abbiamo ottenuto la certificazione da parte del Tar che nessuno al Ministero della Salute si occupa di tali questioni. Impossibile ottenere il dato di quanti siano realmente e in totale i danneggiati da vaccino in italia. Il nostro ricorso viene rigettato perché non è ammissibile da parte nostra la pretesa di far elaborare i dati appositamente. Il dato che cerchiamo non esiste e al giudice non compete di imporne l’elaborazione. Tuttalpiù dovrebbe essere la Camera a richiederlo, non noi ma, cosa che non trovate nella sentenza, ogni volta che un parlamentare si è avvicinato alla nostra Associazione, noi abbiamo sempre chiesto di procedere con la nostra istanza... mai nessuno lo ha fatto.


Approfondimento

In questi periodo si è parlato di un emendamento approvato In Commissione Affari Costituzionali del Senato, al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172: “Per i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del presente decreto che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210”. 
Ci preme sottolineare che detto risarcimento riguarda solo ed esclusivamente danni irreversibili, come si legge, menomazioni permanenti; inoltre, lo diciamo da anni, la legge 210/92 è un fantoccio per consentire allo stato di fingere di occuparsi di chi, avendo seguito le raccomandazioni o gli obblighi decisi dalle istituzioni, riporta un danno irreversibile.
Di fatto, l’esperienza e l’evidenza indicano senza alcun dubbio che ottenere un riconoscimento, prima, ed un risarcimento, poi, è un’impresa improba e che la responsabilità della dimostrazione del danno grava in tutto e per tutto sulle famiglie, anche dal punto di vista economico. Inoltre, il ministero della salute ha sempre dato prova di essere disposto a tutto pur di non dover risarcire, o per ritardare il più possibile l’erogazione dell’indennizzo/risarcimento, ricorrendo fino in cassazione. Non a caso, nella sua risposta il ministero scriveva proprio che la direzione generale era “gravata dall’esecuzione dei numerosissimi titoli giudiziari di condanna, comprese condanne di ottemperanza da parte dei Tar.” Beh, se arriva una condanna di ottemperanza da parte del Tar, significa che una famiglia ha dovuto farvi ricorso perché l’indennizzo non era stato emesso. Magari erano soldi necessari alle terapie del soggetto danneggiato ma, questi, evidentemente, non sono cose che interessano al ministero.

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